Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 271 del 20 giugno 2024
– codice: art. 70
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La violazione degli impegni assunti in sede di Conciliazione avanti al COA costituisce illecito deontologico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 134 del 25 Ottobre 2018
Il richiamo verbale presuppone l’accertamento di un illecito deontologico e ha carattere afflittivo
CDD di Genova (pres. Baudinelli Eugenia Laura, rel. De Santis Fabio), decisione n. 28 del 26 Marzo 2018
Il mancato pagamento della tassa di iscrizione al COA
CDD di Bologna (pres. Rigosi Chiara, rel. Piva Stefano), decisione n. 45 del 21 Settembre 2017
La mancata risposta dell’avvocato all’invito del COA di fornire chiarimenti
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. De Giorgi Antonio), sentenza n. 119 del 23 Luglio 2015
Si chiede, a seguito della sospensione degli Avvocati morosi ai sensi dell’art. 6 Reg. n. 3/2013 approvato in attuazione dell’art. 35 L. 247/2012, a quali organi sia necessario comunicare il relativo provvedimento (Quesito n. 58, COA di Urbino)
Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), sentenza n. 74 del 17 Luglio 2015
Costituzione di associazione professionale e omessa comunicazione al COA di appartenenza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 194 del 19 Dicembre 2014
L’avvocato ha (tuttora) l’obbligo di riscontrare, seppur negativamente, la richiesta di chiarimenti rivoltagli dal COA
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 57 del 16 Aprile 2014
La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 223 del 30 Dicembre 2013
La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 228 del 30 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 30 Dicembre 2013 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 09 Novembre 2010 (censura)