Procedimento disciplinare e principio di acquisizione della prova

Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 271 del 20 giugno 2024

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– codice: art. 24

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parere

Il COA di Trani chiede di sapere: “1) Se il Curatore speciale che nell’interesse del minore presenti l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti civili, sia tenuto ad allegare l’autocertificazione reddituale di cui all’art. 79, comma 1, lett. c) DPR 30/5/2002 n. 115. 2) In caso di risposta affermativa al primo quesito, chiede di sapere: 2.1) Se il Curatore speciale del minore, accertato il conflitto di interesse con i genitori (i cui redditi, pertanto, non sono presi in considerazione), abbia l’obbligo di autocertificare solo il reddito del minore o anche quello degli altri componenti della famiglia; 2.2) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato temporaneamente collocato in affidamento etero familiare, abbia l’obbligo di autocertificare il reddito degli affidatari, i quali, a differenza dei genitori, non versano in conflitto di interessi con il minore; 2.3) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato affidato a un centro di accoglienza per minori, senza aver mutato la residenza anagrafica, abbia l’obbligo di autocertificare il solo reddito del minore.”

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 24 Maggio 2024

parere

La Provincia di Pistoia chiede di sapere se debbano applicarsi anche all’avvocato dipendente dell’ente pubblico le disposizioni della legge n. 247/12 e del Codice deontologico forense in materia di conflitto di interessi con il cliente, nella fattispecie di (unico) avvocato dipendente dell’ente che abbia instaurato nei confronti dell’ente medesimo – suo datore di lavoro e al tempo stesso cliente – una controversia ex art. 414 c.p.c.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 19 Aprile 2024

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 08 Novembre 2023 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 31 Agosto 2020 (sospensione)