Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 271 del 20 giugno 2024
– codice: art. 23
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La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense
CDD di Bologna (pres. Gentili Sanzio, rel. Gulieri Guido), decisione n. 1 del 22 Febbraio 2016
Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Logrieco Francesco), sentenza n. 216 del 28 Dicembre 2015
Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 138 del 24 Settembre 2015
L’avvocato deve rifiutarsi di prestare la propria attività in operazioni (quantomeno) sospette
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 188 del 13 Dicembre 2014
Vietato intrattenere rapporti economici con il proprio assistito (diversi da quelli derivanti dal mandato) durante il rapporto professionale
Consiglio Nazionale Forense (pres. Morlino Aldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 132 del 23 Luglio 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 23 Luglio 2013 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 10 Febbraio 2012 (avvertimento)