Procedimento avanti al CNF, la Sezione disciplinare presuppone una Legge costituzionale

Il Consiglio nazionale forense è un giudice speciale precostituzionale (art. 21 D.Lgs.Lgt. n. 382/1944 e VI disp. trans. Cost.), sicché la riforma della sua struttura e delle relative attribuzioni giurisdizionali (se ritenuta ammissibile, atteso che si tratterebbe di “introduzione” di giudice speciale post-Costituzione, operazione non consentita ex art. 102 Cost.) non potrebbe avvenire se non in forza di una legge costituzionale (Nel caso di specie, anche in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione relativa alla mancata costituzione della c.d. Sezione disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 109 del 27 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 27 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 28 Giugno 2019 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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