Il comportamento dell’avvocato che, con condotta penalmente rilevante ex art. 640 c.p., omette di gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita nonché di renderne conto sollecitamente (art. 30 co. 1 cdfArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo →), costituisce illecito deontologico permanente che non si esaurisce, come in ambito penalistico, con la induzione in errore attraverso l’artifizio ed il conseguimento del profitto, di norma attraverso una dazione o promessa, ma permane per tutto il tempo in cui l’avvocato non abbia gestito con diligenza il denaro, o i conti correnti o i rapporti bancari della parte assistita e, ancora, per tutto il tempo in cui non ne abbia dato il dovuto rendiconto e consegnato\restituito al cliente il risultato positivo del rendiconto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 219 del 18 maggio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 18 Maggio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 20 Maggio 2022 (sospensione)