La truffa ai danni del cliente costituisce illecito deontologico permanente

Il comportamento dell’avvocato che, con condotta penalmente rilevante ex art. 640 c.p., omette di gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita nonché di renderne conto sollecitamente (art. 30 co. 1 cdfArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo →), costituisce illecito deontologico permanente che non si esaurisce, come in ambito penalistico, con la induzione in errore attraverso l’artifizio ed il conseguimento del profitto, di norma attraverso una dazione o promessa, ma permane per tutto il tempo in cui l’avvocato non abbia gestito con diligenza il denaro, o i conti correnti o i rapporti bancari della parte assistita e, ancora, per tutto il tempo in cui non ne abbia dato il dovuto rendiconto e consegnato\restituito al cliente il risultato positivo del rendiconto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 219 del 18 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 18 Maggio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 20 Maggio 2022 (sospensione)