Ancorché la legge professionale non preveda espressamente una specifica incompatibilità, deve ciononostante ritenersi che, ai sensi del principio generale scolpito all’art. 6-bis L. 242/1990 sul procedimento amministrativo, il rapporto di parentela tra commissario d’esame e candidato comporti una situazione oggettiva di incompatibilità evidente, con conseguente dovere di astensione dell’avvocato, a pena di illecito deontologico ai sensi dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →. Infatti, l’avvocato nominato componente della commissione d’esame è tenuto a verificare preventivamente quantomeno la presenza o meno di un proprio praticante tra gli esaminandi, a fortiori laddove sappia che tra questi vi potrebbe essere finanche un parente o addirittura il figlio (Nel caso di specie, l’avvocato non si era astenuto dall’incarico di commissario d’esame nonostante fra i candidati vi fosse i figlio, che peraltro era stato pure suo praticante, asserendo di non essere a conoscenza della circostanza; peraltro non si era astendenuto neppure dopo che la circostanza stessa gli veniva ufficiamente comunicata dalla Commissione, ritenendo che la situazione di incompatibilità si potesse porre solo per l’orale se il figlio avesse superato lo scritto).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 221 del 18 maggio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 18 Maggio 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 28 Novembre 2022 (sospensione)