L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato (anche) in sede disciplinare dagli artt. 16 e 29 cdf, di emettere fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 co. 3 e art. 21 co. 4 del DPR n. 633/1972) e, quindi, di registrare il documento stesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della sua emissione (art. 23 DPR n. 633/1972). In sede disciplinare, la violazione di tale dovere costituisce illecito permanente, che tuttavia si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il compenso non fatturato è stato percepito (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell’anno successivo. Conseguentemente, al più tardi in tale data va collocato il dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 219 del 18 maggio 2026
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF n. 162/2025, CNF n. 65/2025.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 18 Maggio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 20 Maggio 2022 (sospensione)