Risulta applicabile anche ai procedimenti davanti al Consiglio nazionale forense, al pari di quelli civili, la previsione normativa (art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012) secondo cui “le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. Ne consegue che l’ufficio procedente non dispone di una facoltà o di scelta tra strumenti alternativi di recapito, essendo vincolato a procedere mediante il mezzo telematico, salvo soltanto le ipotesi eccezionali, oggetto di una espressa previsione nei commi 6 e 8 dell’art. 16 del d.l. n. 179/2012 (ovvero, insuccesso del recapito telematico imputabile e, rispettivamente, non imputabile al destinatario).
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., sentenza n. 22199 del 28 giugno 2026
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 22199 del 28 Giugno 2026 (accoglie)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 89 del 28 Marzo 2025