Prescrizione disciplinare e conflitto di interessi: l’illecito ha natura permanente

L’attività svolta dall’avvocato in conflitto di interessi (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) costituisce illecito permanente, sicché la prescrizione della relativa azione disciplinare decorre solo dalla cessazione della permanenza stessa, ossia dalla data di cessazione della condotta per rinuncia o revoca del mandato, ovvero per conclusione dell’incarico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 22 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 22 Maggio 2024 (sospensione)

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