Ai sensi degli artt. 50 e 51 L. n. 247/2012 e dell’art. 11 Reg. CNF n. 2/2014, il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni, sicché l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima ovvero che non abbia firmato l’esposto o lo abbia sottoscritto con firma illeggibile. Tuttavia, il COA ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. f) della L. n. 247/2012 «vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 4 […]»: consegue che la segnalazione al CDD del possibile comportamento illecito di un proprio iscritto non si fonda sull’attribuzione di potestà disciplinare, effettivamente carente in capo all’Ordine, bensì sulla funzione di vigilanza sua propria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 07 Maggio 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 37 del 07 Agosto 2024 (censura)