Ne bis in idem e procedimento disciplinare

Nel procedimento disciplinare dinanzi al CDD trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato, a prescindere dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche. Peraltro, la preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare discende dalla semplice coesistenza di due procedimenti per i medesimi fatti, ancorché non si sia ancora formato il giudicato nell’ambito del più remoto dei due.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 182 del 7 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 07 Maggio 2026 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 37 del 07 Agosto 2024 (censura)