In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023
– codice: art. 61
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I doveri deontologici dell’avvocato-arbitro
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Patelli Alessandro), sentenza n. 259 del 20 Dicembre 2022
I doveri e divieti deontologici in tema di arbitrato si applicano anche a quello irrituale
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I doveri deontologici dell’avvocato-arbitro
Corte di Cassazione (pres. Bisogni Giacinto, rel. Bisogni Giacinto), sentenza n. 7761 del 09 Aprile 2020
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Arbitrato e conflitto di interessi con una o entrambe le parti
CDD di Bologna (pres. Rigosi Chiara, rel. Piva Stefano), decisione n. 86 del 17 Dicembre 2018