Per la funzione sociale che svolge, all’avvocato è richiesto un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino

L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della reputazione e dell’immagine dell’Avvocatura.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Gagliano), sentenza n. 269 del 20 giugno 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 41

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 06 Novembre 2017 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 12 Dicembre 2012 (avvertimento)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 17534 del 04 Luglio 2018 (accoglie)