[importante] GIUDIZI DISCIPLINARI – IMPUGNAZIONI – Ricorso per cassazione dell’avvocato contro la decisione del CNF – Disciplina ex artt. 36, comma 6, l. n. 247 del 2012 e 6, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, come modif. dalla l. n. 70 del 2020 – Termine breve – Decorrenza – Dalla notifica eseguita all’indirizzo PEC dell’incolpato – Fondamento.

Nel procedimento disciplinare forense, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all’art. 36, comma 6, l. n. 247 del 2012, la notificazione della sentenza del CNF deve essere eseguita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 4 e 5, l. n. 247 del 2012 e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, all’indirizzo PEC dell’incolpato, atteso che quest’ultimo è il solo destinatario individuato dalla disciplina speciale, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c., e che trattasi di soggetto obbligato per legge a munirsi di domicilio digitale, e ciò anche ove abbia eletto domicilio presso il suo difensore, trattandosi di circostanza che non può essere utilizzata né per trasferire sul domiciliatario la qualità di destinatario della notificazione, né per legittimare l’impiego di un recapito, ancorché digitale, ma pur sempre riferibile ad un soggetto diverso da quello individuato dalla legge. (mass.uff.)

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), sentenza n. 22199 del 28 giugno 2026

Classificazione

– Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 22199 del 28 Giugno 2026 (respinge)