Il principio del ne bis in idem ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato. Non sussiste pertanto violazione del predetto divieto nel caso in cui la contestazione riguardi un’ipotesi di recidiva specifica, cioè allorché l’incolpato reiteri il comportamento per il quale sia stato in precedenza sanzionato (Nel caso di specie, il professionista aveva invocato il divieto di bis in idem per essere stato sanzionato per un comportamento analogo, nuovamente commesso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 290 del 5 dicembre 2023, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Carrato), SS.UU, sentenza n. 2506 del 4 febbraio 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 237 dell’8 novembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza n. 13 del 18 aprile 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 243.
– numero: 28
– anno: 2024
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Gagliano Antonio), sentenza n. 28 del 26 Febbraio 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 26 Febbraio 2024 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 09 Settembre 2020 (sospensione)