Costituisce violazione dell’art. 37 cdf (Divieto di accaparramento di clientela) il comportamento dell’avvocato che acquisisca clientela mediante agenzie o procacciatori, specie se in cambio di una percentuale sui compensi o di altri vantaggi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 23 del 23 febbraio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 23 Febbraio 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 01 Ottobre 2019 (sospensione)
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