Costituisce violazione dell’art. 37 cdfArt. 37 cdf – Divieto di accaparramento di clientelaL’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi…Leggi il testo completo → (Divieto di accaparramento di clientela) il comportamento dell’avvocato che acquisisca clientela mediante agenzie o procacciatori, specie se in cambio di una percentuale sui compensi o di altri vantaggi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 23 del 23 febbraio 2024
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 23 Febbraio 2024 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 01 Ottobre 2019 (sospensione)