La prova di aver adempiuto all’obbligo formativo incombe sul professionista, il quale è pertanto onerato di documentare detto adempimento.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 21 Novembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Aprile 2014 (sospensione)
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