L’omessa restituzione della documentazione al cliente

L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli art. 2235 c.c., art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → (già art. 42 cod. prev.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo →) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 13 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 16 del 17 Marzo 2022 (sospensione)