ALBO – CANCELLAZIONE – Requisito ex art. 17, comma 1, lett. f), l. n. 247 del 2012 – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. f), della l. n. 247 del 2012 – nella parte in cui, prevedendo quale requisito per l’iscrizione all’Albo che il professionista non sia sottoposto “ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive”, attribuisce rilievo anche in via amministrativa, ai fini della cancellazione dall’Albo stesso, anziché solo disciplinare, a misure interdittive e restrittive applicate in via cautelare – rientrando nella discrezionalità legislativa accomunare fattispecie diverse (la pena detentiva definitivamente inflitta e la misura cautelare) che, in egual modo, costituiscono ostacolo all’esercizio pieno e indipendente del patrocinio difensivo e sono incompatibili con l’immagine pubblica che dev’essere strutturalmente propria dell’avvocatura; né alcuna irragionevolezza può ravvisarsi in una disciplina che disponga la cancellazione d’ufficio al venir meno di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo, la quale è atto amministrativo di accertamento costitutivo dello status del professionista, con efficacia erga omnes, che assolve ad una funzione sia di pubblicità che di certificazione del possesso, da parte degli iscritti, dei requisiti di capacità tecnica e di moralità pubblica necessari allo svolgimento dell’attività professionale. (mass.uff.)

Corte di Cassazione (pres. Mogini, rel. Porreca), sentenza n. 18132 del 5 giugno 2026

Classificazione

– Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 18132 del 05 Giugno 2026 (respinge)