AZIONE DISCIPLINARE – PRESCRIZIONE – Decorrenza – Illecito permanente – Permanenza indefinitamente protratta – Individuazione – Decisione disciplinare di primo grado – Sussistenza – Ragioni.

In tema di illecito disciplinare dell’avvocato, nell’ipotesi di illecito permanente in cui la permanenza si protragga indefinitamente, il termine prescrizionale massimo, di cui all’art. 56, comma 3, della l. n. 247 del 2012, decorre dall’intervento della decisione disciplinare di primo grado, al fine di evitare una irragionevole, e non prevista dalla legge, imprescrittibilità dell’azione disciplinare. (mass.uff.)

Corte di Cassazione (pres. Mogini, rel. Tedesco), ordinanza n. 17648 del 3 giugno 2026

Classificazione

– Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 17648 del 03 Giugno 2026 (accoglie)