L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 389 del 13 dicembre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 389 del 13 Dicembre 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 36 del 05 Dicembre 2023 (sospensione)
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