L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’artt. 16 e 29 codice deontologico (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).
Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 13 febbraio 2017
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