L’omessa comunicazione al cliente della necessità di presentarsi a rendere l’interrogatorio libero o formale in una causa civile configura violazione dell’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →.
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– codice: art. 57
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 05 Luglio 2010 (sospensione)