L’omessa informativa al cliente della necessità di presentarsi a rendere l’interrogatorio

L’omessa comunicazione al cliente della necessità di presentarsi a rendere l’interrogatorio libero o formale in una causa civile configura violazione dell’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Ferina), sentenza del 30 settembre 2013, n. 161

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– codice: art. 26

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 20 Marzo 2014 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 16 Dicembre 2009
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 737 del 19 Gennaio 2015 (respinge)