L’omessa informativa al cliente della necessità di presentarsi a rendere l’interrogatorio

L’omessa comunicazione al cliente della necessità di presentarsi a rendere l’interrogatorio libero o formale in una causa civile configura violazione dell’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Ferina), sentenza del 30 settembre 2013, n. 161

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parere

Il COA di Firenze chiede di sapere se: 1. Il Praticante iscritto nel relativo Registro, una volta completati i 6 mesi di pratica, e volendo, successivamente, sostituire i restanti 12 mesi con il diploma delle SSPL o con il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari possa cancellarsi da Registro oppure se debba rimanere iscritto sino al rilascio del certificato di compiuta pratica; 2. se si deve procedere alla cancellazione d’ufficio del Praticante dal relativo Registro, una volta rilasciato il certificato di compiuta pratica ed il Praticante non sia abilitato al patrocinio sostitutivo (art. 17, comma 10 lett. b); 3. se gli effetti della cancellazione di cui all’art. 17, comma 11 lett. B comportano anche la cancellazione automatica dal Registro dei Praticanti, oltre che dall’Elenco degli abilitati a questo allegato, senza osservare la procedura prevista dai commi 12, 13 e 14.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 61 del 24 Giugno 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 19 Febbraio 2014 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 10 Luglio 2012 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24282 del 14 Novembre 2014 (respinge)