In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale dell’incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 237 dell’8 novembre 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 218 del 25 ottobre 2023.
– codice: art. 48
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La corrispondenza “riservata” tra colleghi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Damascelli Antonio), sentenza n. 46 del 13 Marzo 2015
La (eccezionale) scusabilità dell’errore nella produzione in giudizio di corrispondenza ‘riservata’
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Damascelli Antonio), sentenza n. 46 del 13 Marzo 2015
Il divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 19 del 11 Marzo 2015
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 19 del 11 Marzo 2015
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Ferina Federico), sentenza n. 177 del 11 Dicembre 2014
La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito deontologico permanente o continuato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 117 del 26 Settembre 2014
La produzione in giudizio della corrispondenza scambiata tra avvocati
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 117 del 26 Settembre 2014
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 92 del 10 Giugno 2014
Il dovere di difesa non deroga al divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 92 del 10 Giugno 2014
L’oggetto del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 92 del 10 Giugno 2014
[viDEONTOLOGIA] Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
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Classificazione
– Decisione: [non classificata]– Consiglio territoriale: COA, delibera