L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdfArt. 43 cdf – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collegaL’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. La violazione del dovere di cui…Leggi il testo completo → (già art. 30 cod. prev.Art. 30 cod. prev. – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimo…Leggi il testo completo →), sicché negli altri casi è sufficiente che, per Colleganza, il dominus si adoperi affinché siano soddisfatte le legittime richieste economiche del Domiciliatario per le prestazioni svolte, all’uopo eventualmente postergando il proprio credito (cfr. art. 30 cod. prev.Art. 30 cod. prev. – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimo…Leggi il testo completo →) (Nel caso di specie, il dominus era stato sanzionato dal Consiglio territoriale per non aver corrisposto il compenso al proprio domiciliatario, sebbene obbligato al pagamento stesso fosse il comune Cliente, da cui promanava infatti l’incarico professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione dell’incolpato, annullando quindi la sanzione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza n. 49 del 30 maggio 2020
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 30 Maggio 2020 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Ottobre 2014 (avvertimento)