Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall’art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. In particolare, le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

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– codice: art. 55

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sentenza

AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – SANZIONI DISCIPLINARI – Avvocato nominato componente di collegio arbitrale – Assunzione ed esercizio dell’incarico in situazione di incompatibilità ex art. 55 del codice deontologico – Rilievo disciplinare – Sussistenza – Assenza di contestazioni mosse nel corso del procedimento arbitrale – Irrilevanza – Fondamento.

Corte di Cassazione (pres. Bisogni Giacinto, rel. Bisogni Giacinto), sentenza n. 7761 del 09 Aprile 2020

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 06 Ottobre 2014 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 23 Novembre 2009 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12183 del 12 Giugno 2015 (respinge)