L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare

La disciplina introdotta dall’art. 56 della l. n. 247/2012 presenta un possibile contrasto tra il comma 1 e il comma 3, dato che, pur prevedendo il comma 1 che il termine di prescrizione è di sei anni, il comma 3 stabilisce che da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Tale possibile contrasto consiste nel fatto che, ove il primo atto interruttivo (comunicazione della notizia di illecito) intervenga prima del decorso di un anno dalla commissione del fatto, il termine di prescrizione, che il comma 1 stabilisce essere di sei anni, si ridurrebbe ad un periodo inferiore, stante la previsione della decorrenza, dall’interruzione, di un nuovo termine di cinque anni. In tale ipotesi, quindi, l’atto interruttivo, che ha notoriamente la funzione di prolungare il termine prescrizionale originario, ne comporterebbe, invece, paradossalmente, l’accorciamento, in base all’interpretazione letterale della norma, sebbene penalizzante per l’istituzione efficiente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 271 del 30 dicembre 2022

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parere

Il Comune di Montella chiede di sapere se: “l’avvocato dipendente a tempo pieno ed indeterminato Responsabile dell‘Ufficio Legale del Comune di Montella (AV), iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo (art. 3, comma 4, lett, b), R.D.L. n. 1578/1933), possa ricevere ed accettare mandato a difendere amministratori, responsabili di settore e dipendenti comunali tutti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per atti o fatti connessi direttamente all’espletamento del mandato elettivo o del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio e ricevendo dagli interessati la procura ad litem, sempre che non sussista conflitto di interessi per dolo o colpa grave, anche potenziale, nei confronti del Comune”.

Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 45 del 24 Giugno 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 20 Luglio 2012 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 16 Luglio 2008 (avvertimento)