L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 153 del 16 aprile 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 16 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 28 Marzo 2022 (sospensione)