L’indicazione dei fatti contestati all’incolpato

Le norme che regolamentano la fase sommaria disciplinare o pre-procedimentale non impongono la minuziosa e specifica indicazione dei fatti contestati all’incolpando, essendo sufficiente l’enunciazione sommaria dei fatti stessi e solo successivamente, con l’eventuale citazione a comparire dell’incolpato davanti al Consiglio dell’Ordine, la menzione circostanziata degli addebiti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 158 del 22 aprile 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 22 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 25 del 20 Marzo 2025 (sospensione)