E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione proposta oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, e quindi tardivamente ex art. 61 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 205 del 13 maggio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 13 Maggio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD, delibera