L’inadempimento al mandato per assenza all’udienza

In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 175 del 17 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 17 Ottobre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 4 del 12 Ottobre 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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