L’illecito disciplinare per omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti non è scriminato dall’eventuale successiva regolarizzazione fiscale

L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo → (già art. 15 cod. prev.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo →), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale adempimento tardivo, quand’anche effettuato in virtù di strumenti legislativi tipici eventualmente applicati, quali il c.d. “ravvedimento operoso”, che può tuttavia mitigare la sanzione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza n. 16 del 23 aprile 2019

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 23 Aprile 2019 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 18 Settembre 2012 (sospensione)