L’illecito disciplinare ai danni dei Consiglieri CDD può essere giudicato dal CDD stesso

Nessuna norma prevede che il procedimento disciplinare possa essere spostato ad altro Consiglio Distrettuale di Disciplina qualora siano parti lese uno o più dei suoi componenti e sia, quindi, ipotizzabile una situazione di inimicizia tra questi ultimi e l’incolpato. Ciò anche perché i componenti del CDD, se pur destinatari delle espressioni di cui ai capi di incolpazione, non rivestono la qualità di parte nel procedimento disciplinare, costituendo principio pacifico che nel procedimento disciplinare stesso sono parti esclusivamente l’incolpato e il P.M.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026

NOTA
In senso conforme, CNF n. 18/1991 (resa sotto il vigore del vecchio ordinamento e con riferimento a un COA), secondo cui l’eventuale astensione riguarderebbe, in ogni caso, i singoli consiglieri, mai l’incompetenza dell’organo.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 08 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 04 Giugno 2021 (sospensione)