Non basta querelare, fare un esposto o intentare una causa contro il proprio giudice per poi ricusarlo o chiederne l’astensione

La pendenza di giudizio civile, disciplinare, penale attivato dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria, avendo il Giudice anche disciplinare l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026

NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 141/2025, CNF n. 68/2025, CNF n. 384/2024.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 08 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 04 Giugno 2021 (sospensione)