Il CDD, quale Organo Distrettuale di Disciplina, ha una funzione amministrativa giustiziale e non giurisdizionale, ragione per cui non trova applicazione al relativo procedimento l’art. 111 Cost., con i correlati ivi enunciati principi del giusto processo, pertinenti alla sola attività giurisdizionale, bensì l’art. 97, comma 1, Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. In particolare, la terzietà e l’imparzialità del CDD sono garantite dalle disposizioni di legge che regolano la sua elezione, composizione, nomina e funzionamento, nonché dalla previsione di norme puntuali che disciplinano le cause di incompatibilità ovvero i presupposti per l’astensione e la ricusazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 135 del 8 aprile 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 08 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 04 Giugno 2021 (sospensione)