L’illecito deontologico è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento

In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025

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– codice: art. 51

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 11 Novembre 2015 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 04 Gennaio 2009 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13723 del 06 Luglio 2016 (respinge)