L’eventuale liceità civilistica dell’accordo sul compenso professionale non ne impedisce la sindacabilità in sede disciplinare

L’eventuale liceità civilistica dell’accordo sul compenso professionale non impedisce la sindacabilità in sede disciplinare dell’accordo stesso, sotto il profilo dell’adeguatezza e della proporzionalità in relazione all’attività svolta, tali criteri costituendo vincolo comportamentale essenziale per l’avvocato in base ai fondamentali doveri di probità e correttezza, a difesa del cliente e della dignità e decoro della professione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Campli), sentenza n. 206 del 9 novembre 2022

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 6002 del 4 marzo 2021.

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– codice: art. 53

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 22 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 25 Marzo 2014 (sospensione)