L’art. 50 del R.D.L. n. 1578/1933 prevede espressamente che avverso le decisioni del C.d.O. locale possano proporre opposizione al CNF esclusivamente il Pubblico Ministero e l’interessato professionista. E’ pertanto inammissibile il ricorso proposto dalla parte che abbia presentato l’esposto.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 97
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 20 Luglio 2012 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 17 Settembre 2010 (archiviazione)
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