Contravviene al divieto di cui all’art. 21 cod. prev.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo → (ora, art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo →) -Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti- il praticante avvocato che agisca in giudizio al di là delle competenze per materia e valore consentitegli dalla Legge (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo del praticante, nel frattempo divenuto avvocato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 11 giugno 2015, n. 90
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 11 Giugno 2015 (respinge) (cancellazione)– Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 21 Maggio 2013 (cancellazione)