L’errore materiale non è causa di nullità della delibera del Consiglio territoriale

La presenza di meri refusi o di imprecisioni terminologiche non determina la nullità della delibera del Consiglio territoriale, trattandosi di mero errore materiale, ove non siano tali e tanti da pregiudicare l’intelligibilità della decisione stessa, sia nella sua parte motiva che in quella dispositiva (Nel caso di specie, l’errore riguardava la data di commissione dell’illecito disciplinare contestato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 167 del 23 giugno 2025

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 72 del 22 marzo 2025, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 137 del 18 aprile 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 87 del 1° giugno 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 12 settembre 2018, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 306.

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, con nota del 13 marzo 2014, ha richiesto parere in relazione alla coerenza deontologica della condotta di un professionista che “offra o svolga, gratuitamente o con compenso, la propria attività di consulenza professionale presso Comuni, Enti, Associazioni ecc. a favore di loro iscritti o a favore di qualsiasi soggetto”; a completamento del quesito il Consiglio rimettente pone, inoltre, la questione della legittimità dell’operato dell’avvocato, allorché i beneficiari delle sopra indicate prestazioni gli conferiscano successivi e diretti incarichi.

Consiglio Nazionale Forense (Berruti Paolo), parere n. 75 del 22 Ottobre 2014

parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti chiede se costituisca modalità di corretta informazione, anche ai sensi dell’art. 17 C.D. l’indicazione nella carta intestata e negli atti dell’avvocato solo della sigla dell’associazione consumatori di cui l’avvocato sia responsabile localmente (unitamente ai nominativi di altri avvocati parimenti legali dell’associazione) senza indicazione alcuna di “studio Legale” svolgendosi, nel caso specifico, l’attività professionale direttamente nella sede dell’associazione dei consumatori i cui recapiti sono indicati sia nella carta intestata che negli atti.

Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 1 del 16 Gennaio 2013

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 22 Dicembre 2007 (accoglie)
– Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 21 Dicembre 2005