Ai sensi dell’art. 68 ncdf (già art. 51 cdf), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 24 aprile 2018, n. 38
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 24 Aprile 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 12 Maggio 2014 (sospensione)
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