L’avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

Scritto da

in

,

E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie trattavasi di sospensione “amministrativa” a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi ex art. 17 L. 20/09/1980 n. 576).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 210

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 18 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 10 Dicembre 2014 (sospensione)