L’avvocato non può instaurare procedure di mediazione dinanzi all’Organismo di cui faccia parte

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che presiede un Organismo di mediazione la cui sede coincida o sia contigua con quella del proprio studio professionale, in violazione dell’art. 62 cdfArt. 62 cdf – MediazioneL’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dallanormativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, neilimiti in cui queste ulti…Leggi il testo completo →, così ponendo in essere una situazione di potenziale accaparramento e/o sviamento di clientela (Nel caso di specie, l’avvocato aveva instaurato una procedura di mediazione dinanzi all’Organismo che presiedeva e che aveva sede al medesimo indirizzo del proprio studio legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 265 del 30 dicembre 2022

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– codice: art. 53

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parere

Il COA di Cagliari formula il seguente quesito: “Chiarisca il CNF se le prescrizioni di cui agli artt. 28, c. 10, L. 247/2012 e 53 n.3 del nuovo CDF, riferendosi specificamente agli “incarichi giudiziari”, debbano intendersi nel senso di limitare il divieto di accettazione degli incarichi conferiti da Giudici del Circondario esclusivamente a quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (e quindi quelli di curatore fallimentare, di curatore dell’eredità giacente, di delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e custode giudiziale), posto che lo svolgimento di quei soli incarichi assume particolare rilevanza nella funzione giudiziaria e comporta una necessaria e continua collaborazione con il giudice, in ciò evidenziandosi anche che la nomina non consentita è quella funzionale all’amministrazione della giustizia”.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 24 del 28 Aprile 2017

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 21 Febbraio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Novembre 2010 (avvertimento)