Ai sensi dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, l’avvocato non ha (più) l’obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all’invito di chiarimenti rivoltogli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell’autorità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 27 Maggio 2013 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Giugno 2010 (sospensione)