L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 20 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 20 Febbraio 2021 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 12 del 04 Maggio 2017 (censura)
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