L’assenza di precedenti disciplinari può mitigare la sanzione deontologica da irrogarsi in concreto

L’incensuratezza disciplinare dell’incolpato può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Feliziani, rel. Arnau), sentenza n. 219 del 27 maggio 2024

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– codice: art. 53

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parere

Il COA di Cagliari formula il seguente quesito: “Chiarisca il CNF se le prescrizioni di cui agli artt. 28, c. 10, L. 247/2012 e 53 n.3 del nuovo CDF, riferendosi specificamente agli “incarichi giudiziari”, debbano intendersi nel senso di limitare il divieto di accettazione degli incarichi conferiti da Giudici del Circondario esclusivamente a quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (e quindi quelli di curatore fallimentare, di curatore dell’eredità giacente, di delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e custode giudiziale), posto che lo svolgimento di quei soli incarichi assume particolare rilevanza nella funzione giudiziaria e comporta una necessaria e continua collaborazione con il giudice, in ciò evidenziandosi anche che la nomina non consentita è quella funzionale all’amministrazione della giustizia”.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 24 del 28 Aprile 2017

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 21 Febbraio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Novembre 2010 (avvertimento)