La condotta del professionista che, riscosse le somme di danaro per conto del proprio assistito in esecuzione di un provvedimento giudiziale, non ne renda conto né riceva il consenso espresso del cliente, presenta i connotati tipici della continuità della violazione deontologica, per tale sua natura destinata a protrarsi fino alla restituzione delle somme che avrebbe dovuto mettere immediatamente a disposizione del cliente ai sensi degli art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo → e art. 44 c.d.f.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo →, a meno di consenso prestato da quest’ultimo in termini espliciti, specifici e dettagliati.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 24 Luglio 2014 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 12 Ottobre 2009 (sospensione)