Affinché il giudice disciplinare possa valutare ai fini della propria decisione le prove cc.dd. atipiche formatesi in un diverso procedimento (nella specie, penale) non occorre una formale dichiarazione di utilizzabilità delle stesse ma esclusivamente che esse siano state acquisite nel rispetto del contraddittorio ed abbiano formato oggetto di discussione tra le parti (Nella specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita violazione dell’art. 59, lett. f), g) e n), L. 247/2012, stante l’assenza di un provvedimento formale di ammissione o utilizzazione delle prove penali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -dato atto che le prove stesse erano state acquisite in sede disciplinare nel rispetto del contraddittorio ed erano state oggetto di discussione tra le parti- ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Rivellino), sentenza n. 65 del 25 febbraio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 25 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 02 Agosto 2022 (sospensione)